D: Sono il titolare di una impresa edile che ha lavorato in subappalto e ha emesso fattura con applicazione dell'Iva nel mese di dicembre 2006, Il committente nel 2007 al momento del pagamento sostiene di non dover pagare l'iva invocando l'applicazione del riverse charge. Le chiedo se tale nuova norma si applica a partire solo dal 2007 oppure anche alle prestazioni fatturate nel 2006 ma pagate nel 2007?
R: L'Agenzia delle Entrate nella Circolare 29.12.2006, n. 37/E, ha confermato che la nuova disposizione si applica alle fatture emesse dall'1.1.2007.per cui le Le fatture emesse nel 2006 e pagate nel 2007 non sono assoggettate al meccanismo del reverse charge.
D: È vero che non è più obbligatoria l'iscrizione all'Enasarco in relazione all'attività di subagente di assicurazione?
R: L'art. 109 del Codice delle Assicurazioni ricomprende tra gli iscritti al predetto registro non solo gli agenti di assicurazione, ma anche i "soggetti addetti all'intermediazione, quali i dipendenti, i collaboratori, i produttori e gli altri incaricati degli intermediari" e, pertanto, anche i sub-agenti.
Il Ministero del Lavoro con Nota 1.6.2006, prot. n. 25/SEGR/0000096 ha escluso l'obbligo di iscrizione all'Enasarco anche per i sub-agenti di assicurazione. Ciò in quanto l'art. 343, comma 6, D.Lgs. n. 209/2005 espressamente prevede che gli iscritti nel registro degli intermediari di assicurazione e riassicurazione non sono soggetti agli obblighi previsti a carico degli agenti di commercio in materia di previdenza integrativa (Enasarco).
D: Siamo una associazione in regime forfetario ai sensi della legge 389/91, abbiamo venduto un bene strumentale ad un valore superiore al valore fiscale. Quale è il trattamento fiscale della plusvalenza?
R: Quando una associazione in regime forfetario di cui alla Legge 398/91 realizza una plusvalenza per la cessione di beni strumentali, tale plusvalenze va aggiunta ai proventi di natura commerciale conseguiti dall'associazione in quanto solo a questi ultimi si applica il coefficiente di redditività del 3% e non alla plusvalenza medesima.
D: Quali sono i nuovi criteri previsti dalla Legge Finanziaria 2007 che limitano la deducibilità IVA e II.DD per gli autocarri?
R: Ai sensi dell'art. 35, comma 11, DL n. 223/2006 sono stati individuati i veicoli immatricolati come autocarri che consentono il trasporto di persone e per i quali si devono applicare le limitazioni al regime di deducibilità IVA e II.DD. Ci si riferisce agli autocarri immatricolati N1, carrozzeria F0, con 4 o più posti a sedere e un rapporto potenza/portata maggiore o uguale a 180.
D: Quali sono le nuove possibilità di consegna del modello CUD ai propri dipendenti?
R: La Risoluzione Agenzia Entrate 21.12.2006, n. 145/E affronta il problema della consegna del modello CUD partendo dall'esame della normativa la quale non contempla alcun obbligo di rilasciare il mod. CUD in forma cartacea. Per tale motivo è stata ammessa la consegna mediante strumenti elettronici, ad esempio utilizzando un sito Internet, a patto che il dipendente sia munito di personal computer e stampante cioè sia munito dei mezzi necessari per poterlo consultare e stampare. Tale agevolazione non si può però applicare per i rapporti di lavoro cessati o per il CUD di un dipendente deceduto da consegnare agli eredi.
Il sostituto dovrà quindi richiedere ai dipendenti se abbiano la possibilità di ricevere in via elettronica la certificazione.
Anche se la norma non lo prevede potrebbe essere utile al fine della certezza della consegna e dell'avvenuta ricezione inviare il file con posta elettronica certificata.
D: Quali sono gli adempimenti in capo all'acquirente di immobile di civile abitazione al fine di poter detrarre gli interessi passivi per il suo acquisto?
R: La Risoluzione Agenzia Entrate 22.12.2006, n. 147/E dispone che per detrarre gli interessi passivi relativi al mutuo contratto per l'acquisto dell'abitazione principale, è necessario essere in possesso della documentazione attestante che la somma presa a mutuo è stata destinata all'acquisto dell'abitazione principale. Per tale documentazione si intende il contratto di compravendita o di mutuo nel quale è riportata la manifestazione di detta volontà. Qualora il contribuente non ne fosse in possesso, può fare richiesta alla banca mutuante una specifica dichiarazione. Qualora la banca non fosse in grado di attestare la destinazione della somma presa a mutuo, il contribuente può ricorrere ad una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, dichiarando che il mutuo è stato contratto per l'acquisto dell'abitazione principale.
D: Come devono essere compilate le fatture e ricevute fiscali per l'acquisto di medicinali al fine della detrazione/deduzione Irpef?
R: Dal 1.7.2007 è previsto che ai fini della detrazione/deduzione IRPEF l'acquisto di medicinali và certificato da scontrino fiscale o fattura che deve contenere l'indicazione della natura, qualità e quantità dei beni nonché del codice fiscale del destinatario.
È inoltre stabilito che fino al 31.12.2007, qualora l'acquirente non sia il destinatario del farmaco, non ne conosca il codice fiscale o non abbia con sé la tessera sanitaria, il codice fiscale possa essere aggiunto a mano sullo scontrino da parte dell'interessato.
D: Si possono effettuare compensazioni in F24 superiori a 10.000 euro?
R: La Finanziaria ha previsto un cambiamento.
Infatti i soggetti titolari di partita IVA che vogliono effettuare compensazioni per importi superiori a € 10.000, devono a comunicare telematicamente all'Agenzia delle Entrate l'importo e la tipologia dei crediti oggetto della compensazione entro il 5° giorno antecedente a quello in cui intendono effettuare tale operazione.
Se entro il 3° giorno successivo a quello della comunicazione l'Agenzia delle Entrate non invia alcuna risposta, si applica il principio del "silenzio-assenso".
D: Nella nuova Finanziaria sono previste delle agevolazioni per gli autoveicoli utilizzate per e in favore di soggetti disabili?
R: Le agevolazioni fiscali per gli autoveicoli destinati al trasporto di disabili con ridotte o impedite capacità motorie sono riconosciute sempre che detti autoveicoli siano utilizzati in via esclusiva o prevalente a beneficio dei predetti soggetti.
Qualora l'autoveicolo venga ceduto, non per la sua sostituzione con l'acquisto di uno nuovo per le mutate esigenze del soggetto disabile, ma per mera cessione, sia a titolo oneroso che gratuito, entro 2 anni dall'acquisto, và versata la maggiore imposta calcolata in assenza dell'agevolazione.
D: Sono il titolare di una impresa di pulizie che ha effettuato lavori di pulizia per un condominio nel mese di dicembre 2006. Ho emesso fattura il 31/12/2006 e nel mese di gennaio 2007 mi sono rivolto all'amministratore per il pagamento della stessa. L'amministratore mi ha pagato non la fattura intera ma ha dedotto la ritenuta del 4%.Ho fatto presente che la norma decorre dal 1/1/2007. Ho ragione vero a richiedere il pagamento integrale della fattura senza la decurtazione della ritenuta?
R: La risposta è negativa. La ritenuta va operata sulle somme pagate a partire dall'1.1.2007, anche se riferite a prestazioni effettuate e/o fatturate nel 2006
D: Vi sono in Finanziaria dei nuovi adempimenti in relazione all'applicazione della ritenuta di acconto da parte condominio?
R: Con l'introduzione del nuovo art. 25-ter, nel dpr 600/73, il condominio è tenuto ad operare una ritenuta d'acconto pari al 4% all'atto del pagamento dei corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi effettuate nell'esercizio d'impresa ancorché di natura occasionale ex art. 67, comma 1, lett. i), TUIR.
D: Quali sono le nuove informazioni che vanno riportate in atto di cessione immobiliare?
R: Il legislatore ha modificato le disposizioni previste dall'art. 35, comma 22, DL n. 223/2006.
Vanno ora riportati in atto i dati identificativi del mediatore immobiliare, il relativo numero di iscrizione al ruolo degli agenti di affari di mediazione e della competente CCIAA.
D: Sono un docente e chiedo se ho diritto ad un credito di imposta per l'acquisto di un pc.
R: La nuova Finanziaria prevede per i docenti delle scuole pubbliche con incarico annuale e delle università statali, venga concessa una detrazione IRPEF nella misura del 19% sulle spese sostenute per l'acquisto di un PC nuovo, con un limite massimo di spesa pari a € 1.000.
Anche i co.co.co. e i collaboratori a progetto qualora acquistino un pc nuovo entro il 31/12/2007 potranno usufruire di un contributo per tale acquisto