Definizione di Trust
Un trust si crea quando un soggetto (Disponente) trasferisce dei beni ad un altro soggetto (Trustee) che li deve amministrare e gestire a favore di altri soggetti (Beneficiari) a cui dovrà trasferirli dopo un dato periodo di tempo, ovvero in funzione di un determinato scopo
Riconoscimento del Trust in Italia
Convenzione de L'Aja del 1° luglio 1985 sulla legge applicabile ai trust e al loro riconoscimento: Legge 16 ottobre 1989, n. 364 entrata in vigore il 1° gennaio 1992.
- Riconosciuti dal nostro ordinamento gli effetti di un trust sottoposto ad una legge straniera
- Per trust si intendono i rapporti giuridici istituiti da una persona con atto tra vivi o mortis causa qualora dei beni siano stati posti sotto il controllo di un trustee nell'interesse di un beneficiario o per un fine specifico (art. 2 Convenzione)
La Legge straniera
- Il trust deve necessariamente essere disciplinato da una legge che preveda l'istituto che può essere l'unico elemento straniero di un trust "interno"
- Tutti gli altri elementi possono essere italiani: il disponente, il trustee, i beneficiari, i beni in trust, la lingua dell'atto istitutivo
- La legge regolatrice disciplina la nomina, le dimissioni e la revoca del trustee, i diritti, gli obblighi e i doveri del trustee, i rapporti fra il trustee e i beneficiari, la modifica e la cessazione del trust, etc
Caratteristiche del Trust in Italia
- Il trust deve essere creato volontariamente
- L'atto istitutivo può essere un atto tra vivi o un atto a causa di morte (testamento)
- La prova dell'esistenza del trust deve essere fornita per iscritto: l'atto istitutivo di trust deve perciò essere redatto per iscritto (non necessariamente per atto pubblico)
I soggetti del Trust
- ll Disponente (settlor) che trasferisce la titolarità di alcuni beni al trustee
- Il Trustee che riceve i beni in trust per amministrarli, gestirli, conservarli secondo le disposizioni dell'atto istitutivo
- I Beneficiari, tra cui può esservi lo stesso disponente, ovvero la finalità o scopo del trust
- Il Guardiano, soggetto indispensabile nei trust di scopo, eventuale negli altri, con il compito di controllo sulle finalità del trust
Gli effetti del Trust
Un trust regolato da una legge straniera è riconosciuto in Italia in virtù della Convenzione e presenta le seguenti caratteristiche:
- I beni sono trasferiti dal disponente al trustee (posti sotto il suo controllo) e costituiscono il fondo in trust
- I beni in trust sono separati dal patrimonio personale del trustee e non fanno parte del suo regime patrimoniale o della sua successione
- I creditori personali del trustee non possono aggredire i beni del fondo in trust
- Il trustee è investito del potere e onerato dell'obbligo, di cui deve rendere conto, di amministrare, gestire o disporre dei beni secondo i termini del trust e le norme particolari impostegli dalla legge
La segregazione
- I beni in trust, trasferiti dal disponente al trustee, costituiscono una massa distinta e non fanno parte del patrimonio del trustee
- I beni in trust sono intestati a nome del trustee o di altra persona per conto del trustee
- I beni in trust sono "segregati" e dunque non sono soggetti alle pretese di:
» creditori personali del trustee, giacché non rientrano nel suo regime patrimoniale matrimoniale né in quello successorio
» creditori del disponente perché non fanno più parte del suo patrimonio (salva l'ipotesi di revocatoria ordinaria e fallimentare)
» creditori dei beneficiari sino a che costoro non ricevono tali beni dal trustee
Il Trustee
- Nominato dal Disponente, che può riservarsi il potere di revocarlo
- E' soggetto autonomo, nei limiti delle disposizioni dell'atto istitutivo
- L'ampiezza del potere discrezionale del trustee è determinata dall'atto istitutivo secondo le necessità concrete
- E' responsabile della gestione di beni in trust
- La sua responsabilità è connessa al margine di discrezionalità
- Trustee professionali di derivazione bancaria
Il Guardiano
- Nominato dal Disponente
- Sovente è il professionista di fiducia del Disponente
- Funzione di supervisione o controllo dell'operato del Trustee
- Poteri di esprimere pareri vincolanti per il Trustee
- Poteri di revoca e nomina Trustee
- Poteri di modificazione dei soggetti beneficiari
Lettere di desiderio (Letter of wishes)
- Non fanno parte dell'atto istitutivo, ma possono essere indirizzate al trustee dal Disponente
- Non vincolano il trustee, ma esprimono indicazioni che il Disponente intende far conoscere in relazione alla gestione dei beni in trust
Quando un Trust
- Per prevenire conflitti
- Prima dell'insorgere della crisi
- Quando gli altri istituti previsti dal nostro ordinamento non soddisfano le esigenze di tutela
- Codice Civile Art. 2645 ter Trascrizione di atti di destinazione per la realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche
Nell'ambito familiare per:
» garantire l'adempimento delle obbligazioni di mantenimento di figli naturali riconosciuti e di conviventi non uniti in matrimonio
» risolvere il problema dei rischi connessi al passaggio generazionale
» proteggere il patrimonio del professionista dai rischi connessi alla responsabilità professionale
» prevenire o risolvere il conflitto patrimoniale nella separazione e nel divorzio
» proteggere soggetti deboli o diversamente abili
Nell'ambito dell'impresa per:
» la gestione di partecipazioni societarie
» la prestazione di garanzie per transazioni commerciali o finanziarie
» la soluzione della crisi d'impresa
» il passaggio generazionale
Perchè un Trust
- Per realizzare una funzione "protettiva" attraverso la segregazione dei beni affidati al Trustee
- Per assicurare che i beni siano destinati allo scopo in vista del quale il trust è stato istituito
- Perché si tratta di uno strumento duttile e agile che si adatta alle esigenze specifiche
- I trust non consentono di disapplicare la legge italiana, ma nell'ambito dell'autonomia privata consentono di privilegiare un interesse rispetto ad un altro, riconoscendogli una più forte tutela
- L'atto dispositivo con cui si trasferiscono i beni al trustee soggiace alle norme sulla revocatoria, ordinaria e fallimentare, e a quelle di tutela dei legittimari
- I trust selezionano interessi meritevoli di tutela e li proteggono meglio di quanto facciano o possano fare gli strumenti giuridici previsti dal nostro ordinamento
- Il nuovo art. 2645 ter Codice Civile risolve i problemi della trascrizione